Revisione periodica e rinnovo automatico
tacita rinnovazione del contratto
La revisione periodica ha durata mensile, con addebito anticipato del canone, e si rinnova automaticamente di mese in mese alle stesse condizioni.
Il cliente può disdire in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo del fornitore, senza penali e senza obbligo di motivare: la disdetta ha effetto dal periodo mensile successivo, e il fornitore la conferma per iscritto entro un giorno lavorativo.
Responsabilità
limitazioni di responsabilità del fornitore
Salvi i casi di dolo o colpa grave e gli altri casi in cui la legge non consente limitazioni, la responsabilità complessiva del fornitore per ogni causa connessa al servizio non supera l’importo pagato per il servizio interessato.
Salvi i casi di dolo o colpa grave e gli altri casi in cui la legge non consente limitazioni, il fornitore non risponde di danni indiretti, di mancato guadagno o di sanzioni irrogate al cliente per violazioni preesistenti alla verifica.
Il fornitore garantisce la consegna descritta e la correttezza delle misure riportate alla data della verifica. Non garantisce posizionamenti, esiti di controlli delle autorità o risultati economici.
Legge applicabile e foro
deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione o cessazione è competente in via esclusiva il foro di Roma, salve le competenze inderogabili di legge.